Art. 3.

      1. Presso ogni ordine dei medici-chirurghi è istituito l'elenco dei medici stomatologi. L'iscrizione nell'elenco dei medici stomatologi è condizione necessaria per l'esercizio della professione di cui all'articolo 1. L'iscrizione nell'elenco dei medici stomatologi non consente la contemporanea iscrizione all'Ordine degli odontoiatri, ove istituito.